Regolamentazione del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite

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รˆ stata pubblicata il 18 marzo 2009 la delibera dell’Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni con disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi, misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento; รจ previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione, della durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria, per consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari, l’acquisto, l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura, l’affinamento delle procedure di verifica. รˆ istituito presso l’Autoritร  un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonchรฉ delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, che procederร , a rilevazioni soggettive del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l’impatto di precise e definite soglie di tolleranza.

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