Passaporto elettronico, nel chip anche le impronte digitali

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È stato pubblicato nella GU n. 147 del 27 giugno il decreto del 23 giugno 2009 sulle “Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico”.

Questi i punti di maggior rilievo. La domanda di rilascio del passaporto è presentata: in Italia, alla questura o all’ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, o, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune; all’estero, alle rappresentanze diplomatiche e consolari. Insieme con la domanda l’interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica; la statura e il colore degli occhi; lo stato civile in relazione al matrimonio; lo stato di famiglia; l’eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, di multe o ammende non pagate relative a procedimenti penali; l’eventuale esistenza di misure di sicurezza detentiva o di prevenzione; l’eventuale esistenza di obblighi alimentari.

Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, una volta verificata l’identità dell’interessato, acquisiscono l’impronta del dito indice di ciascuna mano dell’interessato, mediante scansione elettronica.

I minori di 12 anni sono esentati dalla deposizione delle impronte.

Il chip contenuto nel passaporto è conforme alla normativa europea e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione 2909 del 28 giugno 2006. Il chip contiene l’immagine del volto e le impronte digitali ed è capace di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.

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