Il testo integrale del decreto interpretativo, decreto legge 5 marzo 2010, n. 29

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica e’ finalizzata a favorire la piu’ ampia corrispondenza delle norme alla volonta’ del cittadino elettore, per rendere effettivo l’esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volonta’ popolare;
Ravvisata l’esigenza di assicurare l’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108

1. Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati puo’ essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall’articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche’ tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarita’ della autenticazione delle firme non e’ comunque inficiata dalla presenza di una irregolarita’ meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita’ del timbro della autorita’ autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, nonche’ dell’indicazione della qualificazione dell’autorita’ autenticante, purche’ autorizzata.
3. Il quinto comma dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell’Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo’ essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati e’ ammesso ricorso all’Ufficio centrale regionale, che puo’ essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale e’ ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivita’ relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l’affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3
Entratra in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 5 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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12 Commenti

  1. Voglio porre solo una domanda al Presidente della Repubblica: ” Se a commettere le cosidette irregolarità “FORMALI” fosse stato un partito di opposizione (PD, IDV ecc.) il Consiglio dei Ministri si sarebbe riunito ugualmente di gran fretta per licenziare quella mostruosità ? Io credo proprio di no. Viva L’Italia dei furbi e dei padroni ladroni, di chi ride sulle altrui disgrazie e pensa solo ad arricchirsi sulla pelle della povera gente.

  2. “Una esclusione del PDL non era sostenibile” dixit Napolitano! per quale ragione? Perchè chi governa è il più forte e può permettersi di “cambiare le regole del gioco” ? E se si fosse trattato di un piccolo partito, come è successo, l’esclusione non alterebbe il confronto democratico durante il voto? Chi garantisce il mio diritto ad essere cittadino di uno STATO DEMOCRATICO CHE RICONOSCE E RISPETTA LE REGOLE?

  3. Siamo veramente un popolo di pecoroni.
    Quello che i nostri padri, di destre o di sinistra, hanno conquistato con sacrifici e dolore, noi lo stiamo dilapidando e consegnando nelle mani di una banda di incompetenti e ladri.

  4. MI sto rendenco conto di non appartenere ad uno STATO Democratico, ma ad uno Stato totalitario e di regime dove le regole valgono solo per i deboli e non per i forti e dove il potente chiaccia il povero ed il debole. Vivo in uno Stato dove chi ruba miliardi gode di grande prestigio ed ammirazione e dove chi ruba per mangiare va in galera a vita. Dopo questo decreto interpretativo mi aspetto che verranno altri decreti simili per salvare altre personalità dalla galera. Oggi tutto è possibile per il forte, ma non per chi tira la carretta ogni giorno. VIVA LA DITTATURA (DEMOCRATICA!!!), VIVA LA MASSONERIA!!! ABBASSO LA CLASSE OPERAIA, ABBASSO I PENSIONATI, ABBASSO LA CLASSE INTERMEDIA, VIVA I RICCHI CHE SI POSSONO PERMETTERE DI RIDERE SULLE DISGRAZIE ALTRUI:

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