Messina, sepoltura delle vittime di coronavirus: ecco come funziona

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Con Ordinanza n. 78 di oggi, mercoledì 25, ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Messina avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di cremazione e tumulazione delle salme, il Sindaco Cateno De Luca ha disposto per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 che:

1) Non sono consentiti: – Il trasferimento della salma a cassa aperta durante il periodo di osservazione; – Il trasporto di cadavere (dopo accertamento di morte) a cassa aperta;

2) Nel caso in cui il decesso avvenga in casa, trascorso il periodo di osservazione, acquisita la certificazione da parte del Necroscopo, la salma deve essere immediatamente trasferita al Cimitero per la tumulazione;

3) Gli aventi titolo rendano mediante processo verbale la dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del DPR 445/2000, di autorizzazione alla volontà della cremazione del congiunto deceduto, e che la detta dichiarazione venga trasmessa anche per via telematica;

4) Ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo di utilizzo della doppia cassa, in caso di inumazione o cremazione, in sostituzione della cassa di zinco vale l’utilizzo del sacco in materiale biodegradabile, conforme a quanto stabilito all’art. 31 del DPR 285/1990;

5) All’Ufficiale di Stato civile, in caso di autorizzazione a inumazione, tumulazione e cremazione, di cui all’art. 74 del DPR 396/2000, di ricevere dalle imprese funebri le relative istanze, nonché a loro volta, trasmettere le autorizzazioni mediante via telematica, fatte salve le norme sull’imposta di bollo.

Per tutto il tempo della durata dello stato di emergenza derivante da Covid-19, la tumulazione dei defunti deve avvenire nell’immediatezza rispettando tutti i dettami del DPCM 8 marzo 2020.

Persone decedute a causa del covid-19

6) La deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di Covid19, in conformità con quanto previsto dall’art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte e il corpo deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Come stabilito nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all’atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossati.

Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 8,00 di oggi, mercoledì 25 marzo, e avrà durata fino al 3 aprile 2020 salvo ulteriori disposizioni.

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