Quadro giuridico della ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia

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Londra – Oggi si discute molto sulle riserve di petrolio, di un suo eventuale esaurimento e di energie, quali le rinnovabili, in grado di sostituire in parte se non in toto la fonte di approvvigionamento energetico più grande al mondo.
Il petrolio, però, è prodotto e consumato ancora oggi in grandissima quantità e sembra destinato ad essere anche nel futuro prossimo la principale fonte di energia sul nostro pianeta.
Ricerca e coltivazione di idrocarburi rientrano e nel contesto del cosìdetto diritto minerario e nel settore energetico (materia di legislazione concorrente Stato/Regioni secondo la Costituzione Italiana).
Per ottenere un quadro completo delle norme che regolano queste attività occorre sovrapporre la lettura delle numerose leggi che si sono succedute nel tempo (partendo dal Regio Decreto 29 Luglio 1927, n.1443 per arrivare alla Legge 23 Agosto 2004, n.239).
I giacimenti di idrocarburi sono di proprietà dello Stato (parliamo di sistema demaniale), la loro ricerca e sfruttamento sono considerati di interesse pubblico e vengono effettuati da imprese private (italiane, comunitarie o provenienti da Paesi per i quali esiste reciprocità nei riguardi di imprese italiane) in un regime giuridico di concessione (titolo minerario), con un meccanismo di compensazione tra ricavi di produzione e spese di ricerca.
I titoli minerari per idrocarburi sono tre: permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione.
Le concessioni di coltivazione, che consentono la produzione di idrocarburi, sono rilasciate solo quando dei ritrovamenti di idrocarburi sono riconosciuti “Giacimenti tecnicamente ed economicamente coltivabili”.

Di seguito la normativa mineraria per gli idrocarburi.

In Italia il sistema demaniale per le risorse minerarie è stato introdotto col Regio Decreto 29 Luglio 1927,n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere).
La ricerca e la coltivazione di idrocarburi (upstream) è stata poi regolamentata da varie norme di settore:
a) Legge 11 Gennaio 1957,n.6 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi);
b) Legge 21 Luglio 1967,n.613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazione alla Legge 11 Gennaio 1957,n.6 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi);
c) Legge 9 Gennaio 1991,n.9 (nell’ambito dell’attuazione del nuovo piano energetico nazionale).
d) Decreto Legislativo 25 Novembre 1996,n.625 di recepimento della Direttiva Comunitaria CE/94/22, che ha aperto il settore dell’upstream alla concorrenza (abolizione della zona esclusiva ENI), dettata una nuova disciplina per le Royalties, destinando parte del gettito alle Regioni ed ai Comuni interessati dalle coltivazioni;
e) Decreto Legislativo n.164 del 2000 di recepimento della Direttiva Comunitaria sul mercato del gas, che ha incentivato la prospezione geofisica e la messa in coltivazione di giacimenti marginali;
f) Legge 23 Agosto 2004,n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che, fra l’altro, ha ribadito l’interesse pubblico all’upstream petrolifero e istituito un procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari per idrocarburi.
Con l’attuazione della Legge 15 Marzo 1997,n.59 (meglio conosciuta come Legge Bassanini) il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998,n.112, modificato in seguito dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999,n.443, ha delegato alle Regioni le competenze sulla Geotermia.
Ha conservato allo Stato le funzioni ed i compiti relativi alle prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, in terraferma d’intesa con la Regione interessata secondo modalità procedimentali del 24 Aprile 2001.
Le funzioni di verifica delle compatibilità ambientale delle attività upstream sono svolte, per il mare, dal Ministero dell’ambiente, mentre per le attività in terraferma la materia è stata trasferita alla competenza regionale ed è quindi trattata, in ogni Regione, da una specifica legge regionale.

Dr. Fabio Gioiosa
Consulente

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