Anatocismo, la cantonata del “milleproroghe”

1
691

La cantonata del “milleproroghe” e “anatocismo” viene confermata anche dalla Corte d’Appello di Ancona che conferma l’inapplicabilità della sciagurata norma “salvabanche”.

Riceviamo e diffondiamo l’ennesima decisione di una corte del Territorio nazionale, in particolare la Corte di Appello di Ancona, che conferma l’inapplicabilità della sciagurata norma “salva banche” di cui all’art. 2 comma 19 della legge 26/2/2011 n. 10 di conversione con modificazioni del decreto legge 29/12/2010 n. 225 inserita abusivamente dal governo nella legge di conversione del decreto “milleproroghe”.

Come ha più volte sostenuto Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, sotto la paventata tutela della stabilità del sistema bancario nazionale, l’attuale governo ha tentato di scippare i cittadini del diritto di ripetere le somme indebitamente percepite dalle banche e quindi di vedersi restituito il maltolto.

Dicevamo ha tentato perché tutte le decisioni successive all’entrata in vigore confermano la cantonata presa dal governo oltrechè per gli evidenti profili d’incostituzionalità della norma, addirittura anche per la sua totale inapplicabilità alle controversie nascenti ed in corso.

Così anche la Corte di Appello di Ancona con un’ordinanza del 03 marzo scorso che alleghiamo di seguito ha statuito quanto già circolava tra gli operatori del diritto, ribadendo la confusione in cui è incappato il presentatore del famigerato emendamento forse troppo preso dalla fretta di chiudere la faccenda con il decreto in scadenza per salvare la lobby delle banche per l’ennesima volta.
In particolare, la corte si sofferma sulla circostanza che secondo il legislatore con la novella di cui parliamo la prescrizione decorrerebbe dall’annotazione sul conto che è operazione meramente interna e non all’operazione di pagamento cui si riferiva la famosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 02 dicembre 2010 che aveva confermato il termine prescrizionale decennale decorrente proprio dal termine di pagamento e non dalla singola annotazione sul conto.

Peraltro, il giudice del gravame riconoscendo portata innovativa alla norma incriminata, stante la natura sostanziale della stessa e quindi non meramente processuale l’ha ritenuta applicabile alla controversia già decisa in primo grado.

Articolo precedenteXI Conferenza mondiale Infopoverta’
Prossimo articoloGIORNATA MONDIALE DELLA POESIA UNESCO

1 Commento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here